STATUTO FONDAZIONE CIAOLAPO ETS
ART.1 COSTITUZIONE
È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata “Fondazione CiaoLapo ETS”, con sede nel Comune di Prato. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
La durata è illimitata.
ART.2 DELEGAZIONI ED UFFICI
Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. L’ambito territoriale della Fondazione è quello nazionale.
Art. 3 SCOPI
La Fondazione deriva i suoi scopi da quelli della APS CiaoLapo ETS, una associazione apartitica e aconfessionale che opera nel settore della salute perinatale in Italia e all’estero.
3.1 Quadro teorico di riferimento
La “Fondazione CiaoLapo” persegue le proprie finalità statutarie valorizzando la qualità delle relazioni tra le persone e il benessere della collettività nell’ottica del rispetto reciproco e del coinvolgimento di tutte le parti interessate per il miglioramento della qualità della vita e del benessere generale del singolo, della famiglia e della società.
Dal punto di vista dell’approccio alla salute, CiaoLapo riconosce ed applica i principi della Medicina Basata sulla Narrazione (Narrative-Based Medicine, NBM) che prende in considerazione l’essere umano nella interezza della sua vita e nell’intreccio dei rapporti sociali, nell’ambito dei quali deve fare i conti con la malattia e con la sofferenza. Secondo questo approccio, malattia e sofferenza non rappresentano soltanto un mero dato clinico-diagnostico fine a se stesso, ma caratterizzano e influenzano (essendone a loro volta influenzati) le relazioni sociali della persona (di coppia, familiari, lavorative etc), possiedono significati simbolici e possono essere affrontate da molteplici punti di vista. L’approccio della Medicina Basata sulla Narrazione non si contrappone, ma si affianca a quello della Medicina Basata sulle Prove di Efficacia (Evidence-Based Medicine, EBM) che CiaoLapo persegue come strumento necessario dal punto di vista clinico e di ricerca per fornire ad ogni soggetto l’intervento diagnostico, preventivo e terapeutico che si dimostri più opportuno per il suo caso.
Il concetto di cura che deriva da questo quadro costituisce la cornice etica di CiaoLapo: la tutela della salute (cure) è legata a doppio filo all’etica della assistenza (care), al cui centro stanno i concetti di rispetto, di non giudizio e di reciprocità.
Tra le attività della associazione, tali principi si manifestano specialmente nella promozione dei gruppi di auto-aiuto e nel sostegno a tutte le esperienze di perdita perinatale, indistintamente, a qualunque età gestazionale o post-natale, per qualunque causa e in qualunque tipologia di famiglia.
3.2 Finalità
La Fondazione ha come finalità:
- la promozione e la diffusione delle buone pratiche nell’area della salute perinatale e la divulgazione scientifica e pubblica delle conoscenze in materia, nonché lo sviluppo di linee di ricerca in medicina, psicologia, psichiatria, psicoterapia, sociologia, antropologia, pedagogia e discipline affini, relativamente a salute perinatale, psicologia e psichiatria perinatale, tutela della gravidanza a basso ed alto rischio e loro complicanze psichiche e fisiche, prevenzione e sostegno in caso di perdita fetale e neonatale in tutte le epoche gestazionali e nel primo anno di vita, compresa l’abortività, la poliabortività, il fallimento dei percorsi di procreazione medicalmente assistita e più in generale tutto ciò che è riconducibile alla tutela e alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale della madre, della coppia e del bambino;
- lo sviluppo e la applicazione di linee di ricerca e di intervento sul tema della salute perinatale, anche relativamente agli aspetti di epidemiologia, prevenzione, salute pubblica, medicina traslazionale, farmacologia, tossicologia e ricerca di base e clinica, con riferimento anche alle medicine e pratiche non convenzionali, in un’ottica di medicina basata sulle prove di efficacia;
- la progettazione, la promozione e la realizzazione di attività di sostegno psicologico individuale, di coppia o di gruppo, con modalità vis a vis o a distanza per i singoli genitori, le coppie e le famiglie che hanno ricevuto una diagnosi infausta (infertilità, morte fetale, patologia fetale) o affrontato una perdita perinatale, per le coppie impegnate in una gravidanza successiva ad un lutto o in un percorso adottivo/affidatario e più in generale per tutte le persone con un’esperienza precedente di perdita perinatale che si confrontano con difficoltà nell’ elaborare il lutto o a vivere una nuova genitorialità;
- la progettazione, la promozione e la realizzazione di attività di sostegno psicologico per bambini e per adolescenti colpiti da lutto perinatale e la promozione di progetti educativi e psico-educativi rivolti alle famiglie, agli insegnanti e alle scuole di ogni ordine e grado sul ciclo di vita, sull’attesa, sulla nascita, sulla morte e sul morire attraverso la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e i diversi linguaggi narrativi di volta in volta disponibili;
- la progettazione, la promozione e la realizzazione di percorsi integrati di rete (incluse le linee-guida) tra ospedale e territorio e tra operatori sanitari dei reparti ospedalieri e dei consultori, per favorire la corretta presa in carico della donna e della coppia, promuovere una corretta diagnosi ed un corretto inquadramento delle problematiche di salute presentate dalla donna, dalla coppia o dal loro bambino deceduto, comprese le problematiche di tipo psichico, al fine di promuovere un corretto percorso di terapia medica e psicologica delle donne, delle coppie e delle famiglie con esperienza di lutto perinatale o di gravidanza successiva a una precedente perdita;
- la progettazione, la promozione e la realizzazione di progetti di prevenzione e di educazione relativamente all’adozione di stili di vita salutari (attività fisica e sportiva, alimentazione sana, astinenza da alcool, fumo e altre sostanze e comportamenti di abuso) nelle popolazioni di bambini e bambine, adolescenti, uomini e donne in età fertile.
3.3 Scopo e attività
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propriassociati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
a) interventi e prestazioni sanitarie, con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
-
- promozione e offerta di servizi di consulenza e inquadramento con operatori e specialisti in ginecologia, ostetricia, anatomia patologica, psicologia del lutto, psicotraumatologia e counselling;
- sviluppo e promozione di linee guida aziendali, regionali e nazionali sulla salute perinatale sul benessere bio-psico-sociale di madre, padre e bambino, sull’assistenza alla perdita in gravidanza e dopo il parto e alle gravidanze successive a un lutto;
- supporto mediante intervisione via mail, chat e quando possibile vis a vis agli operatori coinvolti nell’assistenza di famiglie colpite da lutto perinatale;
b) formazione universitaria e post-universitaria, con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
- formazione degli operatori nelle seguenti aree: psicologia e psichiatria perinatale, psicologia e psicopatologia del lutto, sviluppo e applicazione di linee guida e protocolli internazionali, tecniche di comunicazione in emergenza/urgenza e nelle situazioni post-traumatiche, relazione d’aiuto e sviluppo delle competenze relazionali, gestione delle gravidanze successive ad una perdita; gestione del post-partum e del puerperio; prevenzione, salute pubblica ed epidemiologia perinatale; farmacologia, terapia e tossicologia perinatale;
- collaborazione per la stesura di progetti di ricerca e tesi di laurea e formazione post-laurea (master, dottorati, corsi di perfezionamento, etc…) universitari e non, nelle seguenti aree: psicologia e psichiatria perinatale, psicologia e psicopatologia del lutto, sviluppo e applicazione di linee guida e protocolli internazionali, tecniche di comunicazione e sviluppo delle competenze relazionali, gestione delle gravidanze successive ad una perdita; gestione del post-partum e del puerperio; prevenzione, salute pubblica ed epidemiologia perinatale; farmacologia, terapia e tossicologia perinatale;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
- realizzazione e promozione della ricerca di base, clinica, psicologica, umanistica e traslazionale in particolare nelle seguenti aree: psicologia e psichiatria perinatale, psicologia e psicopatologia del lutto, sviluppo e applicazione di linee guida e protocolli internazionali, tecniche di comunicazione e sviluppo delle competenze relazionali, gestione delle gravidanze successive ad una perdita; gestione del post-partum e del puerperio; prevenzione, salute pubblica ed epidemiologia perinatale; farmacologia, terapia e tossicologia perinatale.
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
-
- realizzazione di iniziative, eventi o attività a carattere scientifico, divulgativo o culturale, di promozione delle conoscenze sulla prevenzione della morte perinatale, sui possibili fattori di rischio e sul corretto percorso diagnostico dopo aborto spontaneo e morte in utero, con particolare riferimento alla gestione della perdita e più in generale alla salute perinatale, alla psicologia perinatale e alle altre tematiche oggetto della associazione;
- organizzazione, promozione e partecipazione a giornate locali, nazionali e internazionali di sensibilizzazione nell’ambito della salute e del benessere bio-psico-sociale in ambito perinatale, tra le quali in particolare: BabyLoss Awareness Day (15 Ottobre), World Prematurity Day (17 Novembre), World Birth Defects Day (3 Marzo), Maternal Mental Health Awareness Day (2 Maggio) e altre giornate di tematica analoga;
- organizzazione, promozione e partecipazione ad iniziative sociali di consapevolezza e ricordo;
- realizzazione, pubblicazione e/o promozione di testi di divulgazione scientifica, psicologica, di formazione, umanistici, o di narrativa, sui temi oggetto della associazione;
- realizzazione di campagne informative, opuscoli, volantini e materiale informativo e divulgativo sui temi oggetto della associazione;
- realizzazione, pubblicazione e/o promozione di progetti fotografici, artistici, film, opere musicali, documentari e altre opere audiovisive o multimediali sui temi oggetto della associazione.
e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
-
- sensibilizzazione sulle buone pratiche di assistenza, sostegno e di cura della donna e della coppia prima del concepimento, durante la gravidanza e dopo la nascita, incluse le donne e le coppie con fattori di rischio o patologie già note;
- sensibilizzazione e divulgazione delle linee guida e delle linee di indirizzo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di altri autorevoli enti nazionali e internazionali relative alla tutela della salute riproduttiva e perinatale, inclusa la salute psicologica e il benessere bio-psico-sociale di madri, padri, coppie e bambini e la promozione dell’allattamento al seno;
- sensibilizzazione e divulgazione dei diritti della donna, della coppia e del bambino durante la gravidanza, il travaglio, il parto e dopo la nascita, inclusi i diritti dei genitori con morte prenatale pregressa o in atto;
- sensibilizzazione, educazione e contrasto al fenomeno dell’abuso e mancanza di rispetto durante la gravidanza, il travaglio, il parto e il puerperio, compreso l’abuso psicologico e verbale, con particolare attenzione alle situazioni ad alta complessità traumatica, ovvero in presenza di patologia materna fisica o psichica, di patologia del feto o del neonato, di perdita perinatale;
- sensibilizzazione e divulgazione delle buone pratiche per un corretto sostegno in caso di perdita perinatale (esempio: raccolta dei ricordi, offerta di informazioni scritte in un linguaggio semplice sulle principali decisioni da prendere quando muore un bambino, impiego delle memory box, etc…);
- divulgazione, promozione ed eventuale miglioramento delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute perinatale (esempio: norme sulla sepoltura, sull’astensione dal lavoro, sugli approfondimenti diagnostici etc..) e tutela anche in ambito legale e legislativo dei diritti dei genitori dopo la perdita;
- sensibilizzazione e attività di accoglienza e supporto ai genitori in lutto con i gruppi di automutuoaiuto e con incontri individuali con personale formato, sia vis a vis che a distanza sul web, nel forum, in gruppi facilitati online e nei social network dell’associazione;
- promozione del diritto alla salute materno infantile e del diritto al corretto inquadramento diagnostico degli eventuali fattori di rischio e delle patologie in atto della donna, della coppia e del bambino che abbiano pregiudicato il concepimento, l’esito di una gravidanza o possano pregiudicare le gravidanze successive.
La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai Fondatori promotori, fondatori e sostenitori.
ART. 4 ATTIVITA’ STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell’ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Fondatori Promotori, Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.
È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.
ART. 5 VIGILANZA
L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate.
I controlli e i poteri di cui all’art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 117 del 2017.
ART.6 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti, amministrazioni pubbliche o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
ART. 7 FONDO DI GESTIONE
Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:
- conferimenti dei Fondatori e dei Sostenitori nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione a norma dei successivi articoli 12 e 13;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- eventuali altri contributi di terzi.
ART. 8 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest’ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all’Art. 4, ovvero per l’aumento del patrimonio.
ART. 9 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude il 31 Dicembre dell’anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Entro il 31 Dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 Giugno.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio, ove risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 Euro, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l’ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l’ente deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 10 QUALIFICHE
La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:
- Fondatori Promotori
- Fondatori
- Sostenitori
ART. 11 FONDATORI PROMOTORI
Sono Fondatori Promotori:
Claudia Ravaldi
Alfredo Vannacci
APS CiaoLapo ETS
ART. 12 FONDATORI
Possono divenire Fondatori, ammessi dai Fondatori Promotori a sottoscrivere l’atto costitutivo o nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto.
Il regolamento dovrà stabilire la modalità di contribuzione al Fondo di Gestione, che potrà essere definitiva o annuale a rinnovo, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.
La contribuzione da parte dei Fondatori che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo della Fondazione si intende in ogni caso definitiva.
ART. 13 SOSTENITORI
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante:
- conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione,
- conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi;
- conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
Sono sostenitori i soggetti che aderiscono sulla base di un impegno pluriennale e che prestano l’attività prevista dall’art. 2 della legge 266/1991 sul volontariato. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.
ART. 14 PREROGATIVE DEI FONDATORI E SOSTENITORI
La qualifica di Fondatore (ad esclusione dei soli Fondatori che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo) e di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Possono altresì essere nominati Fondatori ovvero Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all’estero.
I Fondatori e i Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima. I Fondatori designano propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
ART. 15 ESPULSIONE E RECESSO
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l’espulsione dei Fondatori e con la maggioranza semplice l’esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. Nel caso di espulsione dei Fondatori ed esclusione dei Sostenitori, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell’avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l’inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l’eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.
I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
L’eventuale recesso da parte dei Fondatori e dei Sostenitori dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.
I Fondatori Promotori e i Fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione.
ART. 16 ORGANI DELLE FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.
ART. 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I Fondatori si riuniscono al solo specifico fine di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione come sopra indicato comunicando alla Fondazione la data delle relative assemblee – che decidono a maggioranza dei presenti, previa elezione del presidente e senza quorum costitutivo ed in unica convocazione e, in seguito e senza indugio, i risultati; in caso di inerzia e decorsi 30 giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, la competenza alla nomina si intenderà trasferita per intero in capo ai Fondatori Promotori.
I membri del Consiglio di Amministrazione esprimono voto capitario e restano in carica due anni. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del biennio di durata del Consiglio di Amministrazione nella sua interezza. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma e con le medesime modalità, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza del mandato i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
- redigere e presentare ai Fondatori Promotori e ai Fondatori, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non vincolante, il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- redigere e presentare ai Fondatori Promotori e ai Fondatori, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non vincolante, la Relazione di Missione;
- deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determinare, con apposito regolamento, i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 12 e 13 possono divenire Fondatori e Sostenitori e procedere alla relativa nomina.
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni;
- eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di
Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni; 9) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire con apposito regolamento un gettone di presenza da corrispondere ai propri membri entro i limiti fissati per i titolari di cariche elettive dall’Art. 5, comma 5 Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i..
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.
I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. I componenti gli organi dell’amministrazione rispondono solo nei confronti della Fondazione dell’esercizio delle proprie funzioni. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento riservato e rispettoso privo di manifestazioni polemiche.
La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell’attività della Fondazione purché queste non attengano all’attività di gestione economica.
L’inottemperanza alle disposizioni di cui sopra è considerata motivo di revoca per giusta causa per cui il Consigliere può essere revocato dal C.d.A. su proposta del Presidente.
La revoca può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell’organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l’assunzione dell’incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all’eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.
È facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve essere proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dai suddetti soggetti che ricoprono cariche sociali.
In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell’interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall’art. 8 D.Lgs. 117/2017.
Art. 18 CONVOCAZIONE E QUORUM
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dal Presidente all’inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
Art. 19 IL PRESIDENTE
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai propri atti.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
ART. 20 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva, non vincolante, in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
ART. 21 PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione per eccezionali meriti acquisiti in favore della Fondazione Ciao Lapo ETS.
ART. 22 IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso di un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla e vigila sull’amministrazione della Fondazione, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto incaricato resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.
ART. 23 REQUISITI DI ONORABILITA’
I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.
Le cariche nell’ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:
- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto;
- sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
- sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.
I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.
L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell’immagine della Fondazione. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l’organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.
ART. 24 INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’
Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente il Consiglio di Amministrazione e di Revisore della Fondazione:
- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall’art. 23 dello Statuto;
- i dipendenti in servizio della Fondazione
ART. 25 LIBRI
L’ente deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
ART. 26 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
ART. 27 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
ART. 28 NORMA TRANSITORIA
In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.